
Decreto aiuti: aumentano i crediti d’imposta per le imprese per i costi di energia elettrica e gas
E’ stato finalmente pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 17 maggio 2022 il cosiddetto “decreto aiuti” contenente importanti novità sulle agevolazioni fiscali previste per contenere gli effetti degli incrementi dei prezzi dell'energia e del gas.
Arriva la conferma, dal DL 50/2022 su diverse misure previste per le imprese italiane.
Sono aumentati i crediti d’imposta per l’energia elettrica e il gas, introdotti dal decreto Bollette e dal decreto Energia per il 1° e 2° trimestre dell’anno in corso.
Il credito d’imposta riconosciuto per l’acquisto di gas per le aziende a forte consumo di gas naturale passa dal 20 al 25 per cento per il 2° trimestre. Stessa variazione per l’agevolazione per le altre imprese per il consumo di gas.
Per le aziende a forte consumo di gas naturale è riconosciuto anche un credito d’imposta del 10 per cento per il 1° trimestre.
Non da ultimo, in merito al credito d’imposta riconosciuto alle imprese dotate di contatori di potenza disponibile pari o superiore a 16,5 kW, diverse da quelle a forte consumo di energia elettrica, per il secondo trimestre è stabilito l’innalzamento dal 12 al 15 per cento.
Credito d’imposta imprese “energivore” primo e secondo trimestre
L’agevolazione in esame spetta alle imprese “energivore” (con consumo maggiore di 1 gW/h all’anno) di cui al Decreto MISE 21.12.2017, i cui costi per kW/h della componente energia elettrica, calcolati sulla base:
- della media dell’ultimo trimestre 2021, al netto di imposte e sussidi, hanno subito un incremento del costo per kWh superiore al 30% rispetto allo stesso periodo del 2019.
Il credito d’imposta spetta nella misura del 20% delle spese sostenute per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata nel primo trimestre 2022 (1/1/2022- 31/3/2022)
- della media del primo trimestre 2022, al netto di imposte e sussidi, hanno subito un incremento del costo per kWh superiore al 30% rispetto allo stesso periodo del 2019.
Il credito d’imposta spetta nella misura del 25% delle spese sostenute per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata nel secondo trimestre 2022 (1/4/2022- 30/6/2022).
In particolare, il beneficio spetta, alle imprese:
· operanti nei settori degli Allegati 3 (tessile, carta, vetro, ceramica, siderurgia, componenti elettronici, ecc.) e 5 ((agro-alimentare, abbigliamento, farmaceutico, ecc.) alla Linee guida CE;
· non rientranti tra quelle di cui al punto precedente, ma ricomprese nell’elenco delle imprese a forte consumo di energia redatti, per il 2013 / 2014, dalla Cassa per i servizi energetici e ambientali (CSEA). Sul punto nella Circolare n. 13/E, l’Agenzia specifica che, qualora l’impresa non risulti definitivamente iscritta nell’elenco relativo al 2022, sebbene presente nello stesso al momento della fruizione del credito d’imposta, la stessa dovrà restituire le somme utilizzate, maggiorate degli interessi.
Il beneficio in esame:
· è utilizzabile esclusivamente in compensazione tramite il mod. F24 a partire dalla data in cui risultano verificati i presupposti soggettivo e oggettivo nonché gli obblighi di certificazione ed entro il 31.12.2022.
· non è soggetto ai limiti di:
– € 2.000.000 annui per l’utilizzo in compensazione dei crediti, ex art. 34, Legge n. 388/2000;
– € 250.000 annui previsto per i crediti da indicare nel quadro RU del mod. REDDITI, ex art. 1, comma 53, Legge n. 244/2007;
· non è tassato ai fini IRPEF / IRES / IRAP;
· non rileva ai fini del rapporto di deducibilità degli interessi passivi ex art. 61, TUIR e ai fini della determinazione della quota delle “altre spese” deducibile ex art. 109, TUIR;
· è cumulabile con altre agevolazioni aventi ad oggetto gli stessi costi, a condizione che tale
cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito / base imponibile IRAP, non comporti il superamento del costo
Credito d’imposta imprese “non energivore” secondo trimestre
Come specificato nel punto 3 della Circolare n. 13/E possono accedere all’agevolazione in esame le imprese:
· diverse da quelle “energivore” di cui al Decreto MISE 21.12.2017;
· dotate di contatori con potenza disponibile pari o superiore a 16,5 kW;
· i cui costi per kW/h della componente energia elettrica, calcolati sulla base della media del primo trimestre 2022 al netto delle imposte e degli eventuali sussidi, hanno subìto un incremento del costo per kW/h superiore al 30% relativo al primo trimestre 2019
Il credito d’imposta è pari al 15% delle spese sostenute per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata nel secondo trimestre 2022 (1.4-30.6.2022) come da recente “Decreto aiuti”
Il beneficio in esame:
· è utilizzabile esclusivamente in compensazione tramite il mod. F24 (codice tributo “6963”, anno di riferimento “2022”) a partire dalla data in cui risultano verificati i presupposti soggettivo e oggettivo nonché gli obblighi di certificazione (di seguito esaminati) ed entro il 31.12.2022. Sul punto l’Agenzia delle Entrate nella Circolare n. 13/E in esame conferma che l’utilizzo del credito d’imposta anche per importi superiori a € 5.000 annui non richiede la preventiva presentazione della dichiarazione dei redditi né l’apposizione del visto di conformità, avendo “natura agevolativa”;
· non è soggetto ai limiti di:
€ 2.000.000 annui per l’utilizzo in compensazione dei crediti, ex art. 34, Legge n. 388/2000;
€ 250.000 annui previsto per i crediti da indicare nel quadro RU del mod. REDDITI, ex art. 1, comma 53, Legge n. 244/2007;
· non è tassato ai fini IRPEF / IRES / IRAP;
· non rileva ai fini del rapporto di deducibilità degli interessi passivi ex art. 61, TUIR e ai fini della determinazione della quota delle “altre spese” deducibile ex art. 109, TUIR;
· è cumulabile con altre agevolazioni aventi ad oggetto gli stessi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito / base imponibile IRAP, non comporti il superamento del costo.
Credito d’imposta imprese a forte consumo gas primo e secondo trimestre 2022
Con il recente decreto è previsto un credito d’imposta pari al 25% delle spese sostenute per l’acquisto del gas naturale consumato nel secondo trimestre 2022. Possono accedere al bonus in esame le imprese “a forte consumo di gas naturale” che:
- operano in uno dei settori di cui all’Allegato 1 del Decreto MiTE 21/12/2021 (produzione di gelati, lavorazione del tè e del caffè, confezioni di abbigliamento in pelle, indumenti da lavoro, biancheria intima, fabbricazione di calzature, ecc.);
- hanno consumato, nel primo trimestre 2022 un quantitativo di gas naturale per usi energetici non inferiore al 25% del volume di gas naturale indicato all’art. 3, comma 1, Decreto MiTE 21/12/2021 (1 gWh/anno) al netto dei consumi di gas naturale impiegato in usi termoelettrici.
Qualora quindi il prezzo di riferimento del gas naturale per usi energetici diversi da quelli termoelettrici, abbia subito un incremento superiore al 30 per cento del corrispondente prezzo medio riferito al 1° trimestre dell’anno 2019, calcolato come media riferita al primo trimestre 2022 dei prezzi di riferimento (GME), le aziende potranno richiedere un credito d’imposta del 25% per la spesa inerente alla componente energia
A favore delle imprese a forte consumo di gas naturale, all’articolo 4 è stata inoltre prevista la concessione di un credito d’imposta pari al 10% della spesa sostenuta per l'acquisto del gas naturale, consumato nel primo trimestre solare dell'anno 2022, per usi energetici diversi dagli usi termoelettrici, qualora il prezzo di riferimento del gas naturale, calcolato come media, riferita all’ultimo trimestre 2021, dei prezzi di riferimento del Mercato Infragiornaliero (MI-GAS) pubblicati dal Gestore del mercati energetici (GME), abbia subito un incremento superiore al 30% del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell'anno 2019.
Credito d’imposta imprese “non gasivore” secondo trimestre
Per le imprese non gasivore, quindi escluse dal punto precedente, il beneficio è riconosciuto sulla spesa sostenuta per l'acquisto del gas, consumato nel secondo trimestre solare dell'anno 2022, per usi energetici diversi dagli usi termoelettrici, qualora il prezzo di riferimento del gas naturale, calcolato come media, riferita al primo trimestre 2022, dei prezzi di riferimento del Mercato Infragiornaliero (MI-GAS) pubblicati dal Gestore del mercati energetici (GME), abbia subito un incremento superiore al 30% del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell'anno 2019.
Anche in questo caso l’aliquota, prevista dal D.L. n. 21/2022 nella misura del 20%, è aumenta al 25% (comma 1).